venerdì 26 novembre 2010

Rischia di più chi truffa una persona anziana: scatta l’aggravante

Ecco la sentenza della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE
Sentenza 23 settembre – 7 ottobre 2010, n. 35997
(Presidente G. M. Cosentino, Relatore D. Chindemi)
In fatto
Il Tribunale del riesame di Venezia, con ordinanza in data 17 marzo 2010, annullava l’ordinanza presso il Tribunale di Rovigo in data 2 febbraio 2010 che aveva disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di P. M., S. C., L. A., M. N., per diversi episodi di truffa aggravata nei confronti di anziani cui facevano credere di voler devolvere in beneficenza una cospicua somma di denaro e di necessitare, a tal fine, di un importo da depositare nell’immediatezza presso un notaio al fine di concludere la pratica, promettendo alle parti offese una cospicua somma di denaro, procurandosi l’ingiusto profitto costituito dalle somme che le persone offese consegnavano loro dopo aver effettuato prelievi in banca.
Il Tribunale del riesame escludeva, quanto alle condotte in relazione alle quali era stata disposta l’applicazione della misura cautelare custudiare, le aggravanti di cui all’articolo 640, comma due bis, 61 numero cinque c.p. Proponevano ricorso per cassazione sia il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rovigo, sia il difensore di S. C. e L. A..
Il Pubblico Ministero censurava l’esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 61, numero cinque, c.p. , anche a seguito dell’intervento legislativo (I. 15. 7. 2009, n. 94, entrata in vigore in data 8.8.2009), ritenendo che l’aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo di persona idonee ad ostacolare la pubblica e privata difesa, debba essere specificatamente valutato anche in riferimento all’età delle persone offese;
il difensore di S. C. e L. A. deduceva i seguenti motivi:
a) violazione di legge ed illogicità della motivazione (violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), e) c.p.p.), in relazione agli articoli 9, 12,16 c.p.p. e 81 c.p. per aver il Tribunale ritenuto infondata I’ eccezione di incompetenza territoriale del G.I.P. di Rovigo, avendo erroneamente rilevato che il delitto di rapina impropria non era collegato dal vincolo della continuazione rispetto alle truffe, ponendosi, piuttosto al di fuori di ogni possibile preordinazione ai sensi dell’articolo 81, comma secondo, c.p., assumendo la competenza del Tribunale di Pavia ove il 5.11.2009 era stata consumata la tentata truffa aggravata ai danni di B. P., ipotesi delittuosa più grave rispetto alle ipotesi di truffa semplice contestatane! procedimento in oggetto, ritenendo sussistere il medesimo disegno criminoso tra gli episodi contestati
Motivi della decisione
Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato.
Il Tribunale del riesame ha escluso l’aggravante di cui all’articolo 61, numero cinque, c.p. rilevando come non sia emerso, nella vicenda oggetto del giudizio, in che termini l’età avanzata delle donne agganciate per strada abbia potuto incidere sulla possibilità di difendersi dal raggiro, non essendo emersi elementi da cui desumere una debolezza psichica o un decadimento delle facoltà mentali delle vittime determinata dalla loro età avanzata, anzi deponendo in senso contrario il fatto che le persone offese siano state in grado di riferire i fatti in modo circostanziato, fornendo una descrizione dei truffatori, evidenziando come le condotte poste in essere dagli indagati non sarebbero state connotate da alcuna forma di coercizione o di induzione di timori immaginari, conservando le vittime, in ogni momento della vicenda, un comodus discessus.
Tale orientamento è conforme ad una giurisprudenza di questa Corte che ritiene che in tema di minorata difesa, l’età non può di per sè costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale dei soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà (Sez. 2, Sentenza n. 39023 del 17/09/2008 Ce. (dep. 16/10/2008 ) Rv. 241454 ; efr anche Sez. 2, Sentenza n. 10531 del 30/03/1994 Ud. (dep. 10/10/1994 ) Rv. 199699).
Tale orientamento deve essere valutato alla luce della modifica testuale dell’articolo 61, numero cinque, c.p., a seguito della L. 15.7.2009 n. 94, entrata in vigore il 8/8/2009, in epoca antecedente alle condotte contestate, dovendosi ritenere che l’avere approfittato di circostante di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in riferimento all’età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l’agente trae consapevolmente vantaggio.
Va accertato, nel caso di reati commessi in danno di persone anziane, se si sia in presenza di una complessiva situazione di approfittamento della particolare vulnerabilità emotiva e psicologica propria dell’età senile.
Tale deve ritenersi la “ratio” della modifica normativa finalizzata a tutelare le “persone anziane” contro i pericoli dello sfruttamento a fini illeciti di tale condizione.
Occorre pertanto verificare se, nelle fattispecie in esame, tutte caratterizzate dalla età avanzata delle persone offese (da 64 a 84 anni), si sia in presenza di una menomazione della capacità di percezione e della correlativa reazione e contrasto all’azione antigiuridica da parte della vittima anziana, con riguardo alla ipotetica percezione e reattività di una persona più giovane, di mezza età, accertando, con tale prova controfattuale, se astrattamente la condotta criminosa posta in essere avrebbe avuto le medesime probabilità di riuscita o se sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità di orientarsi da parte delle vittime nella comprensione degli avvenimenti secondo criteri di normalità, verificando se vi fosse una diminuzione dell’apprezzamento critico della realtà e una menomata capacità di reazione alla condotta antigiuridica posta in essere dagli indagati, considerando: a) la richiesta dell’immediata consegna di un rilevante importo in contanti da depositare presso il notaio al fine di consentire la conclusione di una pratica finalizzata alla devoluzione in beneficenza di una grossa somma di denaro e la contestuale generiche promessa di una remunerazione per l’esborso effettuato; b) il fatto che tale richiesta sia stata effettuata da soggetti sconosciuti alle vittime con un’azione in luogo pubblico e in pieno giorno.
2) il ricorso proposto dagli indagati, con riguardo alla competenza del giudice di Pavia, con riferimento ai successivi episodi verificatosi in tale ultimo circondario, è inammissibile.
Con valutazione coerente e logica il Tribunale ha osservato come il reato più grave di associazione a delinquere risulti realizzato in luogo ignoto, rilevando con valutazione non illogica che il delitto di rapina impropria non sembra legato dal vincolo della continuazione rispetto alle truffe, ponendosi piuttosto di fuori di ogni possibile preordinazione ai sensi dell’articolo 81, comma secondo, c.p., non ravvisando l’operatività della previsione di cui all’articolo 16, comma uno, c.p.p..
Va, conseguentemente, annullata l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, gli indagati che lo hanno proposto, devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla I’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame.
Dichiara inammissibile il ricorso di S. C. e L. A. che condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 23.9.2010.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2010

Nessun commento:

Posta un commento